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Archivi forum - Pirateria stradale - Oggetto n°97

Oggetto n°97
E' veramente un successo l'approvazione del D.D.L. 3337 S?
   da _Giunta il 01/03/2006 • 19:47

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*Giorgio Giunta
*Amministratore sito

 

Messaggio lasciato dall'avv. Simona Verdini per le news

 

Vorrei chiedervi se veramente ritenete un successo l'approvazione del D.D.L. 3337 S in materia di risarcimento del danno. In realtà per chi fa questa professione da tempo e con passione, questo D.D.L. è un vero pasticcio sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo pratico. Nessuno, forse, dice che i Tribunali del lavoro sono quelli più ingolfati e con più ritardi in assoluto e che l'applicazione del rito del lavoro crea, già allo stato, grossi problemi di interpretazione. Forse voi ritenete una vittoria l'applicazione del tentativo di conciliazione obbligatorio anche alle cause per i risarcimenti da RCA ma vorrei informarvi che in materia di lavoro è stato veramente un grosso flop ed è diventato un modo per pagare uffici e personale pubblico inutilmente e che in materia di RCA diventerà uno strumento che allungherà i tempi delle cause e che consegnerà, comunque, i risarcimenti nelle mani della Comapgnie assicurative.

Strano modo di pensare ad un successo per i danneggiati o no ?    

  Avv. Simona Verdini 

Risposta n °1
da avvocatocesari il 02/03/2006 • 12:54

Il ddl 3337 è un disegno di legge che riunisce più proposte di legge insieme, un ddl votato alla unanimità dai parlamentari sia alla camera che al senato e sarà legge dello stato dato che il Presidente Ciampi ha apposto la firma in data 21 febbraio. L'associazione ha fortemente voluto l'approvazione della legge specialmente per quanto riguarda l'elevazione delle pene edittali per contrastare il fenomeno della deresponsabilizzaizone della criminalità colposa e la concesisone della provvisionale indipendentemente dallo stato di bisogno, è nota la banalizzazione del reato di omicidio colposo nelle aule di giustizia rispetto al reato di omicidio doloso nonostante per le vittime le conseguenze del reato siano identiche in relazione alla lesione dei valori costituzionalmente protetti della vita, della salute e della famiglia e la dilatorietà difensiva che a volte caratterizza la rsistenza da parte delle  imprese di assicurazioni. Dal punto di vista vittimologico la legge è una riforma importante perchè il legislatore ha compreso le istanze della associazione nel senso anzidetto per contribuire a fermare la strage stradale e dare amggior rilievo penale ai reati stradali di lesioni e di omicidio. L'emendamento dell'Onorevole Fanfani  nella seduta del 9 marzo 2005 è così documentato:

La Camera dei Deputati

Resoconto stenografico dell'Assemblea

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 521 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 521 ed abbinate sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ITALICO PERLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Fanfani 3.50, a condizione che venga riformulato nel senso di sopprimere, dopo le parole «incidenti stradali», le seguenti: «ovvero ad infortuni sul lavoro».

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, è d'accordo con la riformulazione proposta dal relatore?

GIUSEPPE FANFANI. Sì, signor Presidente, accetto tale riformulazione.

ITALICO PERLINI, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Lucidi 3.5, la Commissione esprime un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 3.50.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, anche con riferimento all'emendamento Fanfani 3.50 esprimeremo un voto favorevole, ma in sede di dichiarazione di voto mi sembra giusto affrontare due questioni, una di ordine particolare e l'altra di ordine più generale.
Per quanto riguarda la prima, con questo emendamento il collega Fanfani propone, assai opportunamente, che nelle controversie di natura civile in materia di infortunistica stradale, laddove siano con


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seguite la morte o lesioni, il processo venga celebrato applicando la normativa prevista dal codice di procedura civile in materia di cause di lavoro.
Come è noto, il processo del lavoro fu una grande conquista dell'ordinamento processuale del nostro paese, una riforma a lungo invocata dalla migliore dottrina processualista e varata dal Parlamento nell'ambito di una delle più significative riforme del dopoguerra. Il processo del lavoro si ispira ai principi teorici della scuola chiovendiana, che delinea un modello processuale noto, sul piano teorico, come processo orale, contrapposto a quello «scritto».
Sotto questo aspetto, siamo in presenza di un processo più democratico, che consente anche a chi non è un tecnico di valutare la giustezza della fase e del momento processuale. Ecco perché questo modello di processo è quello più accreditato sotto l'aspetto della valutazione accademica universitaria e teorica. Pertanto, è assai opportuno che l'applicazione di tale modello venga estesa.
Vi è, però, una contraddizione di fondo che in questa circostanza mi preme sottolineare giacché, mentre per un verso, egregio relatore, opportunamente ampliamo la possibilità di ricorrere al rito orale (nella fattispecie, all'incidentistica stradale), ben sappiamo che una commissione ministeriale sta lavorando su un diverso modello di processo. Tale modello processuale, peraltro, è già previsto per la materia societaria - a nostro avviso, in modo assolutamente scorretto e con una violazione di delega - e, sempre ad avviso dell'opposizione, segnerà un ritorno al passato. Infatti, rispetto al modello chiovendiano del processo orale, torneremo ad una nuova tipologia - perché si tratta di una novità sotto certi aspetti - di un processo superato, antico e vetusto, ossia il processo civile scritto.
È noto che, per comodità di sintesi, nel processo secondo il modello del professor Vaccarella, molto accreditato nell'ambito della maggioranza e della commissione ministeriale che su questa materia sta lavorando, o ha finito di lavorare, si prevederà, come già avviene per la materia societaria, una cognizione del processo da parte del magistrato che interverrà molto dopo la instaurazione della lite in senso sostanziale. In altri termini, saranno gli avvocati e i difensori delle parti ad istruire il processo; essi si confronteranno e si scambieranno memorie. Non c'è un termine a tale fine, e per questo le memorie potranno essere scambiate all'infinito. Al termine di questa «guerriglia processuale», quando gli avvocati riterranno di avere detto tutto ciò che potevano dire e di avere fatto tutto ciò che potevano fare, prospetteranno al magistrato finalmente lo stato del processo. In quella circostanza - ripeto: finalmente - il giudice potrà conoscere le carte, i verbali delle testimonianze, i verbali delle consulenze e le memorie scritte (rigorosamente scritte) che gli avvocati si sono scambiati.
Pertanto mi preme rilevare questa contraddizione. Per un verso oggi opportunamente stiamo approvando un emendamento che estende il processo orale alla materia infortunistica. Per altro verso, sappiamo che sul piano strutturale la maggioranza sta lavorando a ben altra tipologia di processo.

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani, conferma di accettare la riformulazione del suo emendamento 3.50 proposta dal relatore?

GIUSEPPE FANFANI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Tale riformulazione risponde ad una razionalità di fondo che è stata, tra l'altro, oggetto di un richiamo anche nel parere della I Commissione, relativo al fatto che la materia, per quanto riguarda gli incidenti, le lesioni o la morte conseguenti ad infortuni sul lavoro, era già devoluta per legge al rito del lavoro.
Attraverso questo emendamento, si è voluto sostanzialmente semplificare la


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normativa applicabile, superando e dando enfasi a tutta quella serie di proponimenti contenuti nel testo normativo volti a velocizzare il processo.
Ci è sembrato, con il richiamo a tale procedura già ampiamente sperimentata da oltre trent'anni nel nostro ordinamento con risultati positivi, che fosse possibile sortire effetti di velocizzazione nei procedimenti volti a risarcire i danni a coloro che sono rimasti offesi da incidenti stradali.
Con questo emendamento e con quella parte della norma che consente la richiesta di una provvisionale anche al di fuori dei limiti già previsti dalla vecchia legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria, che prevedeva la condizione dello stato di bisogno della persona offesa, si riuscirà ad ottenere un sistema attraverso il quale i risarcimenti del danno siano certamente più veloci e la normativa nel suo complesso sia maggiormente aderente alle esigenze prospettate nel provvedimento in esame.
Ringrazio il relatore per avere espresso parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Avverto che, ove approvato l'emendamento Fanfani 3.50, interamente sostitutivo dell'articolo 3, non si procederà alla votazione dell'emendamento Lucidi 3.5 e dello stesso articolo 3.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.50, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395
Votanti 393
Astenuti 2
Maggioranza 197
Hanno votato
390
Hanno votato
no 3).

Prendo atto che gli onorevoli Fragalà e Taglialatela non sono riusciti ad esprimere il proprio voto ed avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.

Risposta n °2
da avvocatocesari il 02/03/2006 • 15:30

L’articolo 3 della proposta 866 condivisa, sostenuta e sollecitata  dalla Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada recepiva l’istanza delle vittime di accelerazione dei processi, la proposta riguardava solo e soltanto lesioni gravissime e mortali. Nel corso dell’esame parlamentare l’onorevole Giuseppe Fanfani responsabile giustizia della Margherita ha proposto l’emendamento relativo alla applicazione del rito del lavoro ai procedimenti relativi al risarcimento del danno da incidentalità stradale e la camera ha approvato alla unanimità l’emendamento.

Sin dall’anno 2001  abbiamo avuto vari incontri con i parlamentari  proponenti  e con il relatore o­n. Perlini, nelle audizioni in commissione giustizia avevamo rappresentato la necessità di dare una corsia preferenziale per i processi relativi alla incidentalità, nel corso del convegno di Torino 2004 “Dalla strada alla sentenza” l’On. Vietti per il Governo aveva ben inquadrato la riforma proprio auspicando il necessario maggior rispetto per i processi riguardanti le vittime della strada,  nel corso del convegno di Treviso 2005 i numerosi parlamentari e rappresentanti delle Istituzioni avevano promesso un impegno formale per l’approvazione della Legge.

La Legge è stata approvata prima dello scioglimento delle camere con una inversione del calendario dei lavori.

Nel corso della seduta del 9 marzo 2005 si legge come  lo spirito riformista auspichi un trattamento processuale di tutto rispetto e speciale per le vittime della strada. L’attenzione dei media di diritto è soltanto per ora attenta alle possibili problematiche che potranno sorgere per via di una carente organizzazione da parte degli uffici giudiziari e rivela la scarsa attenzione al fenomeno della incidentalità stradale sotto il profilo della deresponsabilizzazione della criminalità colposa che proprio l’aumento delle pene edittali intende contrastare ad iniziare dalle aule di giustizia.

Sta ora al Governo attuale ed al Governo che verrà, ed in particolare al Ministero della Giustizia, attuare la riforma  organizzando delle sezioni speciali con personale adeguato dedicate alla incidentalità stradale proprio per non tradire lo spirito della riforma; anche sulla attuazione della riforma si verificherà l’impegno di chi aspira a governare l’Italia bene nella prossima legislatura.

L’Avvocatura si prepara ad affrontare la riforma, è evidente che la necessità di prepararsi al contenzioso  in modo completo e minuzioso evitando articolazioni istruttorie dilazionate e contestazioni tardive imporrà all’operatore del diritto della sofferenza maggiore efficienza specialistica e maggiore impegno nella cura della singola pratica che non potrà essere più lavorata parzialmente o in serie per non incorrere nelle note preclusioni del rito del lavoro.

La magistratura togata ed o­noraria si renderà responsabile della speditezza dei procedimenti nello stabilire i tempi di rinvio sia nei procedimenti penali per evitare la prescrizione dei reati, sia per i procedimenti civili per non far fallire la riforma.

Per affrontare la riforma che il legislatore ha stabilito, modificando parzialmente le proposte della AIFVS, occorrerà quindi un notevole sforzo comune nell’interesse collettivo delle vittime della strada; chiediamo quindi a chi scende ora in campagna elettorale ed anche a chi aspira a sedersi sulla poltrona di Castelli un impegno formale per una  attuazione della riforma senza una eventuale pericolosa e dannosa ulteriore vittimizzazione delle vittime della strada.     

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