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Archivi forum - Pirateria stradale - Oggetto n°77

Oggetto n°77
PARCELLA AVVOCATO
   da Alberto il 10/02/2006 • 15:44

Mi potete aiutare ?                          ;                          ;  Qual'è la parcella di un avvocato per una liquidazione da incidente mortale? E' sempre il 10% o visto gli importi è ridotta?

 

Risposta n °1
da avvocatocesari il 10/02/2006 • 19:45

Il 10% del risaricmento anche per grandi importi o percentuali inferiori (8- 7) di solito e di prassi viene corrisposto a titolo di "palmario" per riconoscenza rispetto all'opera professionale svolta ed al risultato conseguito con soddisfazione. In base alle tariffe forensi il compenso per gli o­norari prescinde da percentuali e si basa su quanto stabilisce la tariffa forense che qui trascrivo per facilità di lettura. Per prassi ci si accorda anche preventivamente sugli o­norari da corrispondere, a prescindere dalla liquidaizone giudiziale. L'avvocato ed il cliente possono infatti sottoscrivere o concordare oralmente un accordo per fissare le modalità ed i termini del compenso dovuto per l'attività professionale. Occorre poi aver specifico riguardo per il riconoscimento degli o­norari alla professionalità dedicata ed all'impegno profuso, qualora per la tutela dei diritti  abbia avuto luogo con soddisfazione e riconoscenza. L'art. 45 del Codice deontologico forense consente infatti di corrispondere e chiedere una somma oltre il compenso stabilito giudizialmente invece il palmario, per "palmario " si intende   << la pattuizione di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purchè sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito >>.

Spesso capita che alcuni colleghi pretendano somme eccessive rispetto al risultato ottenuto o nonostante scarso impegno, in tal caso è sempre ammesso il ricorso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che favorisce una mediazione o al Giudice Civile  che parimenti può esperire un verbale di conciliazione e definire con sentenza l'effettivo compenso dovuto all'avvocato.

 

 Criteri generali per la liquidazione

1. Nella liquidazione degli o­norari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività svolta dall’avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli o­norari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli o­norari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell’Ordine.

4. Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto.

5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l’esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all’oggetto della causa, l’avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30 per cento.

6. La liquidazione dell’onorario prevista dall’ ARTICOLO 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice di pace e nelle cause accessorie o di garanzia sono dovuti gli o­norari di cui al paragrafo II della tabella A, avuto riguardo al valore della controversia. Nelle cause di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’ ARTICOLO 7, comma 2, Codice di procedura civile, eccedenti il valore di euro 2.600,00 sono ugualmente dovuti gli o­norari di cui al paragrafo II.

ARTICOLO 6
Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione degli o­norari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è

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