Archivi forum - Pirateria stradale - Oggetto n°123
Vorrei sapere se esiste il diritto di reciprocità con la Bulgaria, e se per un ragazzo di nazionalità bulgara, ci sono dei risarcimenti più bassi rispetto al loro paese di origine.Da tener presente che lo straniero è entrato regolarmente in Italia con visto sul passaporto, ma è privo di permesso di soggiorno.Io ritengo dal mio punto di vista che è un ESSERE UMANO, e mi sembra ingiusto dimensionare il risarcimento in basse al loro paese, visto che al povero sventurato non glielo ha prescritto sicuramente il medico di ritrovarsi vittima di un incidente stradale, con 2 mesi di rianimazione...................... LA VITA E' UGUALE PER TUTTI,e non capisco perchè se un clandestino o uno straniero commette un reato, è soggetto alle leggi dello stato, e quando si parla di risarcimento, esiste il cosi detto diritto di reciprocità.Sarei lieto di avere una gentile risposta, con citazioni di normative e sentenze.
Auguro a tutti Voi una Santa Pasqua 2006, sperando in un weekend senza vittime.
Cordialità Tonio69
tonio69
L'art.32 della Costiuzione riconosce il diritto alla salute per tutti.Pertanto al cittadino bulgaro peraltro con regolare permesso di soggiorno il risarcimento è dovuto integralmente, come lei giustamente già sostiene nella sua domanda al forum.A disposizione per ulteriori chiarimenti la saluto cordialmente.
avv.Domenico Musicco
avvocato musicco legale convenzionato
Tra la Repubblica Bulgara e la Repubblica Italiana è stato stipulato un accordo di mutua collaborazione legale ed esecuzione reciproca delle sentenze nei casi di procedura civile , in vigore dal 1 aprile 1994 che alla sezione I Disposizioni generali art. 1 comma 1 afferma: "i cittadini delle parti contraenti sono ammessi a godere sul territorio dell'altra parte contraente , per quanto riguarda i loro diritti civili e patrimoniali della stessa difesa legale atribuita ai cittadini dell'altra parte contraente"; il riferimento all'art. 32 della Costituzione Italiana del 1948 è da considerarsi sopravanzato dalla Costituzione Europea ratificata dal nostro Ordinamento Giuridico cui ogni Giudice deve attenersi. E' sempre bene poi riportarsi al principio di reale risarcimento enunciato dalla Corte Europea di Giustizia. A Praga l'8 novembre 2002 nell'aula magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Carlo si svolse un importante congresso internazionale in cui si parlò per una intera giornata solo della tutela dei diritti dei cittadini dei "nuovi e futuri" cittadini europei nella prospettiva dell'allargamento della Unione Europea ai paesi dell'Est.
Sono innumerevoli e recenti le pronunce che fanno riferimento all'art. 32 della Costituzione.Il richiamo quindi a un accordo con la Bulgaria o alle conclusioni di un convegno non legittimano un giudizio di "sopravanzamento" della norma costituzionale che spiega pienamente la sua applicabilità. In ogni caso mi pare che sarebbe buona regola che almeno tra gli avvocati dell'Associazione che rispondono al forum non si manifestasse una attitudine emulativa che può nuocere alla funzione sociale del forum e ingenerare confusione negli utenti.
avv.Domenico Musicco
avvocato musicco legale convenzionato
Dare risposte più appropriate alle domande non consiste in una "attitudine emulativa", il forum poi non è un luogo di polemica tra avvocati, semmai di discussione finalizzata alla migliore informazione di coloro che sono interessati agli scopi della associazione o che hanno necessità di chirimenti..
Comunque, per eliminare ogni dubbio e confusione in ordine alla questione della condizione di reciprocità, al di là degli accordi internazionali sempre da verificare per una miglior tutela dei diritti delle vittime straniere, per tutti gli stranieri che leggeranno il forum su quanto ha introdotto il gentile Tonio occorre chiarire che in Italia il cittadino straniero, non solo quindi dei paesi dell'est, senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità, ha diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali e quelli alla sua proprietà.
La più importante sentenza di merito in materia è quella del Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1807 del 13 giugno 2005, che precisa che la condizione di reciprocità di cui allart. 16 delle preleggi può applicarsi solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione, sia per ragioni connesse al tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative.
Nel caso di specie il Giudice ha accolto il ricorso di un cittadino straniero che aveva convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale causato da un automobilista che si era allontanato velocemente dal luogo dell'incidente, senza prestare soccorso, rimanendo non identificato.
Qualora qualche straniero subisca la violazione di tale principio e una condotta discriminante che imponga abbassamenti di risarcimento fondati sulla nazionalità estera di appartenenza è invitato a farne urgente ed immediata denuncia alla associazione.
Avv. Gianmarco Cesari
Sono costretto a ribattere ancora una volta all'intervento esplicativo dell'avvocato Cesari, il quale ha ora chiarito che il suo era solo un intento integrativo e non polemico.Tanto meglio.L'importante è che risulti ben chiaro che l'art.32 della nostra Costituzione spiega per intero la sua efficacia nelle questioni relative a valutazioni del danno alla salute delle persone.Con ciò spero che la faccenda sia chiusa.
avv.Domenico Musicco
avvocato musicco legale convenzionato