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  Oggetto n° 282
il 20/06/2025 • 10:54
da pino
visitatore

 l'INAIL ha motivato falsamente nel 2003 il diniego al risarcimento mortale in itinere del nostro unico figlio Alessandro, affermando falsamente che il rischio non è coperto in quanto non previsto dalla legge. l'ìincidente mortale è avvenuto a circa 800mt. dal luogo di lavoro a  fine turno nel percorso usuale  tragitto casa/ lavoro. Il falso non non fu rilevato all'epoca  per  buona fede verso l'INAIL  in quanto  non era e non è pensabile che l'Assicurazione dello Stato INAL sugli infortuni sul lavoro  a carico  dei  lavoratori, lucri sui i loro tragici infortuni per essere in attivo, attivo utilizzato dal Governo per altre esigenze legate al mondo del lavoro. Visto il trascorso del tempo è possibile fare ricorso all'INAIL o bisogna prima denunciare il falso a un giudice ? L'Associazione può su consenso rendersi parte attiva nella denuncia e proporsi come parte attiva civilmente e penalmente?

 Grazie.

Papa' di Alessandro

Pino

  
Risposta n ° 1
--------
il 24/06/2025 • 22:43
da avvocatoincardona

Gentile papà di Alessandro, ho letto bene il suo grido d'aiuto e penso di poterle rispondere organicamente, per evitare sovrapposizioni, con informazioni utili anche per ogni altro lettore e così:  

1.⁠ Le prestazioni INAIL sono previdenziali e soggette a termini decadenziali e  la richiesta va fatta entro 3 anni dall’evento. Se viene presentata la richiesta nei termini, un eventuale  rigetto  può essere impugnato davanti al giudice del lavoro entro 3 anni dalla comunicazione. - Nel suo caso, sono trascorsi più di 20 anni (dal 2003) sicchè  ogni azione ordinaria è certamente prescritta, salvo nuove evidenze (es. dolo, falsità documentale accertata solo di recente). 2.⁠ ⁠Denuncia per falso (art. 479 c.p. se pubblico ufficiale, art. 483 c.p. se privato)  -  Se si ritiene che l’INAIL abbia falsificato atti o dolosamente motivato il diniego, occorre: a) Verificare se sussistano nuovi elementi mai valutati prima. b) Presentare querela per falso ideologico o materiale, ma i reati sono prescritti in 7–15 anni, quindi  nel suo caso,  non più perseguibili penalmente, salvo circostanze eccezionali (falso permanente, occultamento ecc.). 3.⁠ ⁠Parte civile e ruolo dell’Associazione L’associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada può: a) Affiancare i familiari come parte civile in un processo penale, ma solo se un procedimento penale è in corso. b) Non può agire penalmente di propria iniziativa; 

Purtroppo valutare tutte le ulteriori ipotesi per ogni variabile è davvero difficile ma allo stato l'azione sembra abbondantemente prescritta, l'associazione non puo' presentare alcuna denuncia e se non c'è un rinvio a giudizio, non puo' costituirsi parte civile per affiancare i familiari della vittima come invece comunemente facciamo nelle ipotesi ordinarie di omicidio stradale.  Mi spiace veramente. 

Spero comunque di averle dato, con il ns parere disinteressato,  un aiuto chiarificatore. 

La saluto cordialmente.  

Avv. Giuseppe Incardona     

legale della A.I.F.V.S.- sede di Palermo[br]Avvocato Cassazionista

  
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