Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del codice delle assicurazioni private poteva ben accedere agli atti della perizia del fiduciario medico legale dell'assicurazioni che la ha effettuata prima di procedere alla tutela giudiziale per il risarcimento del danno ed eventualmente allegarla e produrla agli atti del processo civile, può sempre farlo in base ai tempi del processo; la situazione che il medico legale esaminerà si riferirà sia al decorso prognostico della guarigione sia al consolidarsi degli esiti invalidanti permanenti ed accerterà di conseguenza il danno biologico da invalidità permanente in termini medico legali di quello che effettivamente è conseguito a livello permanente per tutta la durata della vita e la invalidità temporanea. Si tratterà di andare a ritroso in base alle certificazioni diagnostiche e di accertare alla attualità la invalidità. Può darsi che la invalidità si sia cristallizzata all'epoca della vecchia perizia e non abbia subito miglioramenti e comunque sarà fatto un approfondito esame anche con la assistenza del medico legale che sceglierà quale medico legale consulente tecnico di parte.
Avv. Gianmarco Cesari - AIFVS